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DALLA DIOCESI - Le grandi riflessioni che in questi giorni si pongono a livello mediatico e culturale sul tema della “genitorialità” anche a seguito della riforma del 2012-2013 sulla “filiazione” (ovvero tutto quell’insieme di norme che regola i rapporti tra genitori e figli), che ha tra l’altro equiparato lo status di figli legittimi e figli naturali, e incrementate sicuramente in tempi recenti dal dibattito sul ddl Cirinnà di cui abbiamo già trattato, sono un ottimo spunto per rivolgere uno sguardo più attento a quelle normative che sono senza dubbio alla base della riflessione giuridico-sociale generale nel nostro paese.
Il riferimento alla nostra Costituzione, difesa da alcuni a spada tratta talvolta e deprecata in altrettante occasioni, é quantomeno doveroso.
L’articolo 30 della Costituzione della Repubblica Italiana disciplina infatti i diritti e i doveri dei genitori.
Tale articolo si trova nel Titolo III, quello relativo ai rapporti etico-sociali: enunciazione questa, che ci fa comprendere, anche da sola, la portata di questa normativa.


Il primo comma (ovvero il primo capoverso) dell’articolo 30 dispone che: “è diritto e dovere dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio”. Con queste parole ci si riferisce all’istituto della “responsabilità genitoriale” (art 315 c.c. e seguenti), istituto già conosciuto come “patria potestà” o “potestà dei genitori” nelle normative precedenti al 2013, che acquisisce questa denominazione definitiva a seguito della riforma disciplinata dal dlgs (decreto legislativo) 154/2013 sulla filiazione appunto che ha modificato il codice civile.
É interessante, sforzandoci di attuare un collegamento logico-sistematico fra la norma costituzionale e il codice civile (che - é utile ricordarlo - nella sua versione originaria é precedente alla Costituzione: 1942 il codice e il 1948 la Carta) come, parlando del ruolo dei genitori, si sia arrivati alla denominazione di “responsabilità”, quasi a voler porre l’accento, a ben vedere, sulla dimensione doverosa e potremo dire obbligatoria, moralmente (ma anche economicamente) parlando, di suddetta posizione.
In tempi in cui si rivendica la genitorialità come diritto, questi segnali congiunti sono fondamentali per restare all’erta e ben attenti.
Nello specifico, riprendendo il testo letterale dell’art. 30, ci si riferisce al contenuto personale di suddetta responsabilità, che comprende il dovere di custodire, allevare, educare il minore.
I genitori devono tener conto nel corso del processo educativo, delle capacità, dell’inclinazione naturale (e anche questo é senza dubbio illuminante, viste le riflessioni odierne sulla cd. teoria del genere) e delle aspirazioni dei figli (art 147 c.c.).
La responsabilità dei genitori si connota anche, come sappiamo bene, di un elemento “naturalmente” patrimoniale ed ha come contenuto la rappresentanza legale del minore, nonché l’amministrazione e l’usufrutto legale (un diritto reale minore particolare) sui suoi beni.
Il secondo comma dell’articolo 30 stabilisce che «nei casi d’incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti». L’incapacità dei genitori si verifica, quando anche uno solo dei tre doveri – mantenere, educare e istruire – non sia adempiuto per volontà mal posta dei genitori, ovvero quando il padre e la madre, pur potendo, non adempiono ai loro obblighi.
Il giudice, al riguardo, può giungere a decretare la sospensione del legame fra genitori e figli e il conseguente allontanamento, se questi ultimi non adempiono ai propri doveri e/o mantengono una condotta pregiudizievole.
Per i minori, abbandonati sia dai genitori che dai parenti, sono previsti l’istituto dell’affido e dell’adozione.
É importante comunque sottolineare come l’attenzione del costituente e del legislatore sia posta principalmente nella prospettiva di garantire l’interesse dei figli, che, anche a fronte di quanto già detto sulla definizione di responsabilità genitoriale, si trovano certamente in una prospettiva di diritto e finanche forse di pretesa rispetto ai genitori, più che nella tradizionale soggezione alla «potestà» di questi.
Quando, invece, i genitori siano oggettivamente impossibilitati, a prendersi cura dei propri figli, lo Stato interviene con le proprie tutele.
La Costituzione impone ai genitori di figli nati fuori dal matrimonio gli stessi diritti e doveri (come abbiamo detto ormai lo status, a seguito della riforma é equiparato), che essi hanno per i figli nati all’interno del matrimonio; infatti ai sensi del terzo comma dell’articolo 30: “la legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima”.
Il costituente accorda questa tutela ai figli nati fuori dal matrimonio sia in considerazione del fatto che si tratta di diritti appartenenti alla persona umana, sia perché, altrimenti, essi pagherebbero una differenziazione di regimi in conseguenza di un fatto (o di una scelta) a loro non imputabile.
A questo riguardo, trattando dei figli nati fuori dal matrimonio, osserviamo come, oltre ad una protezione giuridica, ne venga garantita anche una “spirituale” dal Santo Padre in persona; infatti Papa Francesco ci ha detto: “Il bambino non ha alcuna responsabilità dello stato matrimoniale dei suoi genitori”.
Le tutele previste nei primi tre commi dell’articolo 30 inoltre, devono essere integrate con quelle contenute nell’articolo 31 della Costituzione, dove si dispone che: “La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù favorendo gli istituti necessari a tale scopo”.
Tale norma dimostra la particolare attenzione infine che il costituente ha riservato alla famiglia e alla maternità, all’infanzia e alla gioventù, pilastri fondamentali della vita umana e della società, che, purtroppo, nella contemporaneità sono spesso messi gravemente a rischio.
Non ci resta che guardare comunque con il sorriso al futuro, sforzandoci di restare attenti ed aggiornati, e non dimenticando che le leggi fondamentali su cui si fonda il nostro Paese possono sempre darci qualche utile spunto.

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